IL CDTI Statuto
Statuto
In questo documento è riportato il testo integrale dello Statuto del CDTI.
ART. 1 – COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA
ART. 2 – OGGETTO SOCIALE
ART. 3 – ATTIVITA’ DIVERSE
ART. 4 – SOCI
ART. 5 – REQUISITI PER DIVENTARE SOCI
ART. 6 – ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI SOCIO
ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
ART. 8 – PATRIMONIO
ART. 9 – BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE
ART. 10 – LIBRI SOCIALI
ART. 11 – ORGANI DEL CLUB
ART.12 – L’ ASSEMBLEA
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 14 – IL TESORIERE
ART. 15 – IL SEGRETARIO
ART.16 – IL PRESIDENTE
ART. 17 – COMITATO SCIENTIFICO
ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE
ART. 19 – PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI
ART. 20 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 21 – CLAUSOLA DI RINVIO
ART. 1 – COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA
E’ costituita una Associazione, apolitica e senza scopo di lucro, fondata nel 1988, denominata “CLUB DIRIGENTI TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE – ETS” (di seguito indicato anche “CDTI”, “il Club” o l’Associazione”) avente natura di ente del Terzo settore ai sensi del D.lgs. n.117 del 2017 e s.m.i..
L’inserimento nella denominazione dell’acronimo ETS e l’utilizzo dello stesso o dell’indicazione di “Ente del terzo settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione ha sede nel Comune di Roma, all’indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio direttivo e non costituisce modifica statutaria.
L’Associazione ha durata illimitata e sarà retta dal presente Statuto, e, per tutto quanto non previsto, dalle leggi dell’ordinamento italiano.
ART. 2 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere d) e w) del D.lgs. n. 117/2017:
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riferimento allo sviluppo, alla diffusione e all’impiego etico delle Tecnologie dell’Informazione;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità, con specifico riguardo all’ambito delle Tecnologie dell’Informazione.
Per il raggiungimento di tali finalità, l’Associazione:
a) promuove la conoscenza e la collaborazione tra i soci in relazione alle rispettive attività professionali;
b) favorisce lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, al fine di migliorarne l’utilizzo consapevole e responsabile;
c) opera come centro di informazione e orientamento per i soci, anche valorizzando le esperienze maturate a livello internazionale;
d) organizza iniziative culturali e professionali volte a elevare la qualità e la competenza degli operatori del settore;
e) sviluppa azioni di promozione, cooperazione e sensibilizzazione per sostenere lo sviluppo industriale, la crescita professionale dei soci e la diffusione di nuove conoscenze;
f) intrattiene rapporti con enti e organizzazioni, nazionali e internazionali, che condividono finalità affini;
g) valorizza il talento giovanile nel campo delle Tecnologie dell’Informazione;
h) sostiene l’orientamento dei giovani verso i mestieri del futuro, promuovendo l’acquisizione di competenze utili per assumere ruoli dirigenziali, sia nel settore pubblico che privato;
i) realizza progetti e iniziative per contrastare stereotipi e discriminazioni di genere, promuovendo un utilizzo equo ed etico delle tecnologie;
l) incoraggia la condivisione e lo scambio di esperienze, anche a livello internazionale, per una crescita sostenibile e responsabile nel settore delle Tecnologie dell’Informazione.
m) promuove l’alfabetizzazione informatica e tecnologica tramite iniziative di formazione, eventi di sensibilizzazione, redazione e pubblicazione di linee guida e materiale scritto, workshop, iniziative di apprendimento tra pari
In particolare, il Club si propone di:
a) promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani come utenti, creatori e sviluppatori di tecnologie;
b) attuare azioni concrete di promozione, cooperazione e diffusione di conoscenza, con l’obiettivo di potenziare le competenze professionali dei soci e degli operatori del settore;
c) realizzare progetti di ricerca volti a sviluppare un approccio integrato e multidisciplinare all’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione, ispirato a criteri etici e socialmente responsabili;
d) promuovere la cooperazione e lo scambio di buone pratiche attraverso studi, analisi, ricerche e la creazione di reti regionali, nazionali e internazionali;
e) identificare, attraverso studi e ricerche, le nuove figure professionali e le competenze necessarie per affrontare in modo etico le sfide dell’innovazione tecnologica.
f) farsi parte attiva, anche a supporto delle istituzioni nella promozione della regolamentazione nel settore delle tecnologie dell’informazione
ART. 3 – ATTIVITA’ DIVERSE
L’Associazione, previa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.
Per il raggiungimento delle proprie finalità e la realizzazione dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà tra l’altro, nei limiti di Legge:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
b) operare per la raccolta di fondi e risorse strumentali, anche in forma organizzata e continuativa, come previsto dall’art. 7 del D Lgs. n.117/2017, anche accettando atti a titolo gratuito, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
d) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione medesima;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi;
g) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
h) istituire premi e borse di studio;
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.
ART. 4 – SOCI
Il termine “soci” indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
I soci possono essere:
a) ordinari;
b) junior;
c) sostenitori
ART. 5 – REQUISITI PER DIVENTARE SOCI
Possono essere soci del Club:
a) coloro che svolgono o hanno svolto, con funzioni direttive o in qualità di imprenditore, ruoli di primaria responsabilità nel settore delle Tecnologie dell’Informazione, per quanto attiene sia alla domanda che all’offerta di beni e servizi;
b) docenti e consulenti di rilievo nelle discipline delle Tecnologie dell’Informazione che abbiano fornito significativi e riconosciuti contributi allo sviluppo del settore;
c) persone che si siano distinte per l’attività svolta nel settore delle Tecnologie dell’Informazione.
Sono soci junior gli studenti e laureati con età compresa fra i 18 e i 40 anni che si siano distinti per l’attività svolta nel settore delle tecnologie dell’informazione. Dopo il compimento dei 40 anni i soci Junior acquisiscono la qualità di soci ordinari se ne hanno i requisiti.
Sono soci sostenitori le persone fisiche che promuovono con particolare impegno l’attività dell’Associazione.
ART. 6 – ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI SOCIO
Coloro che, avendone i requisiti, desiderano entrare a far parte del Club, debbono presentare domanda compilando il modulo fornito dal Club e firmato da un socio proponente, contenente quanto segue:
a) dichiarazione di condivisione delle finalità e di sostegno delle attività dell’Associazione;
b) dichiarazione di impegno a corrispondere la quota annuale associativa, come definita dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno;
c) dichiarazione di impegno a rispettare lo Statuto ed eventuali Regolamenti;
d) dati personali e anagrafici.
L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività generale svolta.
La domanda di ammissione deve essere inviata al Consiglio Direttivo all’indirizzo della sede legale dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, comunica l’accoglimento o il rifiuto della domanda di ammissione all’indirizzo indicato dal richiedente. In assenza di risposta, la domanda è da intendersi accolta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a motivarlo.
Avverso l’eventuale rigetto della domanda di ammissione, che deve essere comunicato all’interessato entro sessanta giorni, è ammesso il ricorso all’Assemblea entro sessanta giorni della comunicazione relativa al rigetto. L’Assemblea si pronuncia in occasione della successiva convocazione.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell’associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile, rivalutabile, trasferibile né trasmissibile.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, considerate le finalità del Club, la quota associativa:
a) per soci sostenitori è pari a dieci volte la quota sociale del socio ordinario.
b) per i soci junior è determinata annualmente dal Consiglio direttivo, in misura ridotta rispetto alla quota del socio ordinario secondo fasce di età.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell’Associazione ed essere presenti nella Assemblea.
Tutti i soci sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi dell’Associazione.
La qualità di socio è intrasmissibile.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per:
a) decesso;
b) dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
c) esclusione:
a. per motivi di incompatibilità con lo Statuto, le finalità e lo spirito dell’associazione;
b. per mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Consiglio direttivo può inviare un sollecito scritto.
c. a seguito in caso di sopravvenuta incapacità fisica o psichica, dovendosi con ciò intendere l’interdizione, l’inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno ovvero l’inidoneità ad attendere in modo vigile alle proprie incombenze, attestata con perizia di un neurologo o a seguito di condanna anche non definitiva per reati non colposi.
La perdita della qualità di socio per motivi non dipendenti da dimissioni o decesso del socio non è mai automatica, ma viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere all’Assemblea, che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
Le dimissioni non liberano dalle quote già scadute o da contributi speciali stabiliti dal Consiglio e portati a conoscenza del socio dimissionario prima delle dimissioni.
ART. 8 – PATRIMONIO
Il patrimonio del Club è costituito:
a) dalle quote associative;
b) beni mobili e immobili che sono e diverranno di proprietà dell’associazione;
c) residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
d) eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione e le rendite;
e) eventuali donazioni, eredità, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell’associazione;
f) pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
g) ogni altro bene che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il Club trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali
e) attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore (Dlgs. n.117/2017);
f) attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore (Dlgs. n.117/2017).
ART. 9 – BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE
L’Associazione deve redigere, ove necessario, il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e, ove necessario, il Bilancio sociale.
Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli Enti del Terzo Settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea e depositato nei termini di Legge, secondo il disposto dell’art. 13 del D. Lgs. 117/2017.
L’Associazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell’Ente.
L’Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale, qualora rientri tra le ipotesi previste per la sua redazione; in tal caso, esso sarà redatto secondo le linee guida del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
ART. 10 – LIBRI SOCIALI
Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che intenda consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, ai sensi dell’art. 15 D. Lgs. 117, deve inviare apposita richiesta all’organo amministrativo che determinerà la data d’inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
L’organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.
La consultazione potrà svolgersi durante l’ordinario orario di lavoro degli uffici della Associazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio ali’ordinato svolgimento dell’attività.
La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Associazione.
I costi della consultazione sono a carico del richiedente. Il socio è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti associativi acquisiti con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti dell’Associazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni associative, anche ai fini di cui all’articolo 10.
ART. 11 – ORGANI DEL CLUB
Sono organi del Club:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice presidente ove nominato;
d) il Tesoriere;
e) il Segretario;
f) l’organo di controllo e Revisione Legale, ove nominato;
g) il comitato scientifico, ove nominato.
I soci prestano gratuitamente la propria attività negli organi sociali.
ART.12 – L’ ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è competente a:
a) nominare e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
b) nominare e revocare, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, l’organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il bilancio di esercizio e/o il bilancio sociale;
d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
f) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione del Club e la sua adesione ad altre entità associative;
g) deliberare sull’acquisto, la vendita e ogni altro atto di disposizione su beni immobili;
h) deliberare lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio, nel rispetto del presente statuto;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
j) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Nella nomina dei componenti del Consiglio Direttivo l’Assemblea promuove una composizione che assicuri la rappresentanza di entrambi i generi e rifletta le differenze generazionali e professionali dei soci.
Fanno parte dell’Assemblea tutti i soci. Ogni socio che sia tale da almeno tre mesi e che non sia moroso nel versamento della quota associativa ha diritto a un voto e può essere eletto alle cariche sociali. Il voto può essere delegato ad un altro socio, ma ogni socio può rappresentare per delega non più di tre soci (o cinque soci, nel caso in cui il numero complessivo di soci sia superiore a 500). I soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l’approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno, per la nomina ed eventuale revoca dei membri degli Organi dell’Associazione e comunque almeno una volta l’anno, per l’approvazione del Bilancio d’esercizio e dell’eventuale Bilancio Sociale. L’assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell’associazione o per l’assunzione delle delibere di fusione, scissione, trasformazione.
L’assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale, mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun socio avente diritto di voto, almeno quindici giorni prima della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno. Si considera valida la convocazione eseguita a mezzo di posta elettronica ordinaria, all’indirizzo comunicato dal socio all’associazione. È in ogni caso valida l’assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto, il Consiglio Direttivo e l’eventuale Organo di Controllo.
Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell’assemblea è necessario l’intervento della maggioranza dei soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste nel presente articolo
Le deliberazioni di cui alle lettere e), f) e g) e h) del precedente comma 1 sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.
Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal vicepresidente, ove nominato, assistito dal Segretario.
Il Presidente constata e dichiara la regolarità dell’intervento dei soci, la regolarità della costituzione dell’Assemblea e proclama i risultati delle votazioni e le deliberazioni.
Delle riunioni dell’Assemblea, e relative deliberazioni, deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di cinque a un massimo di diciannove soci inclusi gli ultimi due Presidenti Onorari.
Almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci, in possesso dei requisiti eventualmente previsti da apposito Regolamento, ove esistente. Il Consiglio direttivo resta in carica sino all’approvazione del bilancio relativo al terzo anno dalla nomina ed è sempre rinnovabile, tranne il Presidente che non è rinnovabile per oltre due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Tesoriere e il Segretario; le cariche di Tesoriere e Segretario possono essere ricoperte dalla medesima persona. Su proposta del Presidente nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente. Può altresì nominare uno o più Comitati, determinandone caratteristiche e poteri e uno o più Consiglieri Delegati, delegando singolarmente a ciascuno di tali organi i propri poteri, fatte salve le limitazioni di legge. Il Consiglio può istituire nel suo seno un Comitato Esecutivo composto di cinque membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere; con l’atto istitutivo del Comitato Esecutivo il Consiglio ne stabilisce le competenze.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio può provvedere a sostituirli per cooptazione tra i soci in possesso dei requisiti previsti da apposito Regolamento, ove esistente. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o cessino le condizioni di cui al primo comma, i membri rimasti dovranno convocare senza indugio l’Assemblea per delle nuove elezioni.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o da chi ne fa le veci, ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento del Club. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo di strumenti telematici a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con minore anticipo. Si considera valida la convocazione eseguita a mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo comunicato all’associazione. È in ogni caso valida la riunione a cui partecipino tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno con cadenza trimestrale e una volta l’anno per deliberare in ordine all’approvazione della bozza del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Sociale, oltre che ali’eventuale variazione dell’ammontare delle quote sociali. Il Consiglio si riunisce altresì su richiesta di un terzo dei consiglieri.
La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l’automatica decadenza dalla carica di Consigliere. Di tale circostanza, il Consiglio Direttivo darà atto alla prima riunione utile.
Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, che non siano dal presente Statuto espressamente demandati all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell’associazione in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio Direttivo:
a) delibera l’ammissione dei nuovi soci;
b) stabilisce l’ammontare delle quote associative;
c) adotta i regolamenti necessari per il funzionamento dell’organo e quelli previsti dalle norme vigenti in quanto applicabili;
d) promuove la costituzione di commissioni (aperte anche a chi non è membro del Consiglio) e ne stabilisce il regolamento;
e) promuove la costituzione di un comitato scientifico;
f) predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato dalla relazione, da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
g) redige la relazione annuale, da portare in Assemblea, sull’attività svolta e su quella in programma;
h) propone le modifiche allo Statuto;
i) delibera sull’esclusione dei soci ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l’intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Non è ammessa partecipazione per delega.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo come già nominato rimane in carica sino alla scadenza del mandato.
ART. 14 – IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili. Ove ritenuto necessario il Tesoriere si avvale del supporto di un professionista esterno, iscritto all’albo dei dottori commercialisti.
ART. 15 – IL SEGRETARIO
Il Segretario del Club cura il normale funzionamento della segreteria, redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e tiene aggiornati i libri sociali.
Il Segretario assiste inoltre il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi sociali.
ART.16 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club a tutti gli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente:
a) può proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente;
b) cura le relazioni con enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Club, anche avvalendosi di consiglieri a tal fine da lui nominati;
c) cura la corretta esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, anche avvalendosi del Segretario o di consiglieri a tal fine da lui nominati;
d) presiede di diritto gli organi collegiali del Club, ne convoca le riunioni proponendo l’ordine del giorno e dà esecuzione alle relative delibere;
e) vigila sull’ osservanza dello Statuto da parte degli organi del Club e di tutti i soci.
Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all’adozione dei citati atti.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente egli è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato.
Al termine del secondo mandato interamente svolto, il presidente acquisisce la qualifica onorifica di Presidente Onorario. Gli ultimi due Presidenti Onorari in ordine di tempo fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, salvo rinuncia.
ART. 17 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico, ove nominato, è organo consultivo ed è composto da un numero variabile di membri, da cinque a quindici, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo, tra persone fisiche, Enti ed Istituzioni Italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse dell’Associazione, anche non soci.
Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere per definire aspetti specifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente.
Il Comitato Scientifico è validamente costituito con l’intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. Non è ammessa partecipazione per delega.
Le riunioni del Comitato Scientifico si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione all’Assemblea degli associati
ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE
Qualora sia obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o ritenuto opportuno, è nominato un Organo di Controllo monocratico o collegiale, composto da persone scelte tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
Esso resta in carica per tre esercizi ed a lui si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’articolo 2399 del codice civile.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio Sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Associazione, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale revisione può essere esercitata anche dall’Organo di Controllo, ai sensi di Legge.
ART. 19 – PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI
Per lo svolgimento delle attività programmate, il Consiglio Direttivo può deliberare di assumere personale dipendente, stabilendone le mansioni ed il compenso, o di affidare incarichi di consulenza a professionisti.
ART. 20 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con le maggioranze di cui al precedente Articolo 12 dall’Assemblea, che provvederà a nominare uno o più liquidatori.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti nel medesimo campo di attività dell’Associazione, secondo quanto deliberato dall’Assemblea degli associati.
ART. 21 – CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della normativa sul Terzo Settore ed in genere le norme di legge vigenti in materia.